(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  5  della  legge  regionale  n.  69/1978  e'  sostituito dal
seguente:
  1. Le Aziende U.S.L. della  Regione  corrispondono  mensilmente  ai
soggetti  affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento
dialitico  o  a  controlli  clinico  laboratoristici,   nei   servizi
nefroemodialitici  delle  strutture  sanitarie  regionali  i seguenti
rimborsi:
   a) L. 10.000 forfettarie per i pazienti  residenti  o  domiciliati
nel comune ove e' ubicato il centro dialisi;
   b)  un  quinto  del  costo  di  un litro di benzina super per ogni
chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi,  dalla
residenza  o  domicilio  alla  sede  di  servizio emodialitico, somma
almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a).
  I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro  che
fruiscono del trasporto effettuato dall'Azienda U.S.L.
  Qualora   risulti   dalla   certificazione  sanitaria  dei  servizi
nefroemodialitici che il paziente necessita  di  essere  accompagnato
mediante  autoambulanza,  il  servizio  di  trasporto  e'  assicurato
dall'Azienda U.S.L. di appartenenza anche  mediante  convenzioni  con
associazioni di volontariato.
  Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare
extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale.
  1-bis.  Le  Aziende  U.S.L. della regione provvedono al rimborso di
sedute dialitiche effettuate presso strutture  private,  da  pazienti
residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa,
ed    impossibilitati   ad   eseguirle   presso   presidi   pubblici,
limitatamente ad un periodo di giorni 30 (trenta).
  Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i centri di
dialisi pubblici della Regione.
  A corredo della richiesta di rimborso, il  paziente  presenta  alla
U.S.L. di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilita' a
soddisfare  la richiesta del medesimo, rilasciata dalla U.S.L. in cui
ricade il centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato.
  2. Le Aziende U.S.L. della Regione  forniscono  prodotti  dietetici
aproteici fino ad un importo massimo di L. 40.000 mensili per ciascun
paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in
terapia  conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera
o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale.  Tale
importo  e'  elevato  a  L.  60.000 mensili a favore dei pazienti che
fruiscono di esenzione totale del ticket.
  3. La Giunta regionale attraverso le Aziende U.S.L. corrisponde per
ogni mese un assegno di L. 250.000, con integrazione di L. 20.000 per
ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito
lordo effettivo non superi per nucleo familiare L. 60.000.000 piu' L.
2.000.000, per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione
dei conviventi, cosi' come risulta dalla  dichiarazione  annuale  dei
redditi o documentazione quipollente.
  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi
forfettari,  del  limite del reddito e dell'assegno mensile di cui ai
commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio
successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta  del
componente del settore sanita' ed igiene.