(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge regionale n. 69/1978 e' sostituito dal seguente: 1. Le Aziende U.S.L. della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti rimborsi: a) L. 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove e' ubicato il centro dialisi; b) un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a). I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del trasporto effettuato dall'Azienda U.S.L. Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto e' assicurato dall'Azienda U.S.L. di appartenenza anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato. Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale. 1-bis. Le Aziende U.S.L. della regione provvedono al rimborso di sedute dialitiche effettuate presso strutture private, da pazienti residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa, ed impossibilitati ad eseguirle presso presidi pubblici, limitatamente ad un periodo di giorni 30 (trenta). Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i centri di dialisi pubblici della Regione. A corredo della richiesta di rimborso, il paziente presenta alla U.S.L. di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilita' a soddisfare la richiesta del medesimo, rilasciata dalla U.S.L. in cui ricade il centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato. 2. Le Aziende U.S.L. della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di L. 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo e' elevato a L. 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket. 3. La Giunta regionale attraverso le Aziende U.S.L. corrisponde per ogni mese un assegno di L. 250.000, con integrazione di L. 20.000 per ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito lordo effettivo non superi per nucleo familiare L. 60.000.000 piu' L. 2.000.000, per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione dei conviventi, cosi' come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi o documentazione quipollente. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi forfettari, del limite del reddito e dell'assegno mensile di cui ai commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del componente del settore sanita' ed igiene.